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Il tempo stringe per coloro che intendono beneficiare del superbonus e ottenere sconti in fattura e cessione del credito. L’ultimo decreto sul superbonus ha eliminato queste opzioni per i crediti edilizi, ed è ora operativo.

Chi deve muoversi sono coloro che, pur essendo in regola con gli altri criteri, hanno commesso un errore o non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito relativamente ai lavori del 2023. Coloro che non lo faranno entro il 4 aprile dovranno pagare la fattura, per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni.

Per fare la comunicazione, sarà necessario inviare l’apposita documentazione. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi può inviarla.

Il nuovo decreto sul superbonus, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è presto destinato a giungere in Parlamento per essere discusso. Il governo ha giustificato questa mossa con la necessità di tutelare i conti pubblici, mentre per le opposizioni rappresenta una sorta di reazione alle scelte degli esecutivi precedenti.

La scadenza per la “remissione in bonis” è stata portata al 4 aprile, che consente di effettuare o correggere eventuali comunicazioni di cessione del credito pagando una sanzione di 250 euro fino al 15 ottobre prossimo. Non farlo comporterà l’impossibilità di cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditi.

Le persone coinvolte nella facilitazione per i lavori agevolati dai bonus edilizi del 2023 saranno solo quelle che rientrano nelle deroghe al divieto introdotto all’inizio del 2023. Questi includono lavori con titolo abilitativo presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023, spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sostenute entro il 31 dicembre 2023 e spese per interventi su Iacp e aree del cratere sismico.

In sintesi, è fondamentale per coloro che intendono beneficiare del superbonus comprendere queste nuove disposizioni e agire di conseguenza prima della scadenza del 4 aprile.

Per ulteriori chiarimenti sulla procedura da seguire, è possibile fare riferimento all’ultima circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

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