La Corte costituzionale ha emesso una sentenza che chiarisce i diritti delle coppie coinvolte in un percorso di unione civile e rettificazione di sesso.
Secondo questa sentenza, nel caso in cui uno dei membri di una coppia in unione civile richieda la rettificazione anagrafica del proprio sesso e entrambi i partner desiderino trasformare la loro relazione in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono durante il periodo che va dalla cessazione del vincolo pregresso fino alla celebrazione del matrimonio.
La sentenza 66 del 2024 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte della legge sulle unioni civili che prevedeva lo scioglimento automatico dell’unione civile in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei partner, senza prevedere la possibilità di sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento fino alla celebrazione del matrimonio.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Torino durante un giudizio di rettificazione di sesso da parte di uno dei membri di una coppia in unione civile. La Corte costituzionale ha escluso la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sottolineando le differenze tra unione civile e matrimonio e la necessità di tutelare il diritto inviolabile della persona alla propria identità.
La Corte ha stabilito che, nel periodo necessario alla celebrazione del matrimonio, i componenti della coppia devono essere tutelati, e quindi ha previsto la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio stesso, analogamente a quanto previsto per i coniugi nell’ipotesi inversa.
















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